Regolamento probiviri

Società Italiana di Sociologia
 

 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 1 – Competenze
Le competenze del Collegio dei probiviri sono stabilite dallo Statuto della SoIS.
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 2 – Norme di comportamento
I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.
I componenti del Collegio devono astenersi:
a. dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
b. dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 – Regole generali di funzionamento
Il Presidente del Collegio dei  probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti dal Consiglio Direttivo Nazionale della SoIS, provvede ad acquisire tutta la documentazione necessaria nonché a convocare le parti interessate per approfondimenti, confronti, memorie, difesa, etc….
Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite sistemi informatici e telematici.
In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione del o dei singoli procedimenti in corso.
Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persona di fiducia. Le relative spese sono a carico del ricorrente.
Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.
L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificate nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o altri sistemi informatici e telematici alle parti o agli interessati.
Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l’archivio dell’Associazione. La nota di consegna deve riportare l’elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 4 – Tipi di procedimento
I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
a. procedimento disciplinare;
b. conciliazione di controversie interne;
c. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
Gli Organi associativi possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al Presidente della SoIS, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o altri sistemi informatici e telematici.

Art. 5 – Procedimento disciplinare: istruttoria
Nei casi indicati dallo Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare su istanza di Organi associativi o dei soci.
L’istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l’esposizione dei fatti che ne sono causa e l’indicazione dei mezzi di prova.
Il Collegio, entro 15 (quindici) giorni, notifica l’avvio o meno del procedimento disciplinare, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e mezzi di prova reputati necessari.
La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l’interdizione temporanea dalla partecipazione alle attivita della SoIS.
L’adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, alla SoIS e ai soci .

Art. 6 – Procedimento disciplinare: decisione
Il Collegio si pronuncia definitivamente entro 150 giorni dalla data d’invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
a. richiamo;
b. censura;
c. sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
d. radiazione.

Art. 7 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Congresso dei delegati della SoIS.

Approvato il 15 giugno 2013