Regolamento Repertorio

Società Italiana di Sociologia
 
 
REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE REPERTORIO PROFESSIONALE

Art.1 Istituzione del Repertorio dei Sociologi Professionali
E’ istituito il Repertorio dei Sociologi Professionali (d’ora in poi Repertorio), tenuto dalla Società Italiana di Sociologia (SoIS secondo il presente Regolamento).

Art.2 Riconoscimento della competenza professionale
L’iscrizione al Repertorio attesta la competenza professionale del socio SoIS (d’ora in poi Socio) nel contesto e nel campo in cui questi opera, ovvero la concreta ed effettiva applicazione, in situazioni specifiche e attraverso la capacità di giudizio propria del professionista, delle conoscenze nel campo della sociologia e delle sue specializzazioni, acquisite sia attraverso attività di formazione ed aggiornamento documentate, sia nel corso dell’esercizio professionale.
La competenza professionale dell’aspirante è verificata dalla Commissione dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissione, attraverso l’esame del curriculum professionale, della documentazione presentata e di eventuale colloquio, finalizzato alla verifica di quanto dichiarato.

Art.3 Requisiti per l’iscrizione al Repertorio
Possono presentare domanda di iscrizione al Repertorio i soci in possesso dei requisiti di base previsti dallo Statuto e del Regolamento e regolarmente iscritti alla SoIS da almeno un anno, con un’adeguata esperienza professionale, ovvero con una formazione riconosciuta dalla SoIS, della durata non inferiore alle 150 ore.

Art.4 Modalità di iscrizione al Repertorio
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal Socio, deve contenere le generalità dell’interessato, una dichiarazione di assenza di incompatibilità e di accettazione del codice deontologico. Essa deve essere corredata da:
  1. l’attestazione della regolarità dell’iscrizione alla SoIS e dell’avvenuto versamento delle quote previste per la gestione del Repertorio.
  2. un curriculum contenente l’elenco delle esperienze di formazione ed aggiornamento delle attività professionali, scientifiche e didattiche svolte
  3. un rapporto di competenza professionale redatto secondo i criteri indicati dal comma successivo; il rapporto di competenza professionale deve contenere:
  1. una descrizione dei contenuti delle esperienze professionali e degli eventuali tirocini svolti
  2. la descrizione del ruolo ricoperto, ovvero delle attività principali dal punto di vista della produzione del reddito svolte nei periodi citati
  3. una relazione dalla quale emerga prova della consapevolezza del candidato rispetto ai principi professionali e alle loro modalità di applicazione che giustificano, ovvero fondano, il richiamo professionale alla sociologia.

Art.5 Modalità di rinnovo
La domanda di rinnovo sottoscritta dal socio deve contenere:
  • le dichiarazioni di cui all’art. 4;
  • un rapporto di competenza professionale;
  • una dichiarazione di svolgere attività sociologica, con una descrizione del ruolo ricoperto;
  • una dichiarazione relativa alla formazione riconosciuta dalla SoIS di almeno 150 ore, acquisita negli ultimi 3 anni.

Art.6 Modalità di valutazione dei requisiti
Per “titolo di studio universitario” si intende un diploma di laurea, o titolo equivalente, rilasciato da un’ Università di un Paese dell’Unione Europea, la cui denominazione riguardi esplicitamente la sociologia, le scienze sociale o le discipline politico-sociali o economico-sociali.
Il curriculum formativo deve comprendere le principali specializzazioni sociologiche e/o della ricerca sociale e possono includere l’apporto di altre discipline affini alla sociologia.
Per “formazione permanente”si intende l’attestazione di una formazione professionale riconosciuta dalla SoIS Società Italiana di Sociologia, conseguita in un periodo non superiore ai 3 anni precedenti la data della richiesta. Sono considerati equivalenti a tale formazione un diploma o altro titolo universitario post-laurea di durata almeno biennale, la cui denominazione riguardi esplicitamente la sociologia e le sue specializzazioni.
Si considera “esperienza professionale” ai fini del presente Regolamento, ed in particolare dell’art. 4, l’attività documentata, svolta presso strutture italiane o straniere, pubbliche o private, con qualsiasi rapporto di lavoro o di prestazione professionale, purché rientri nell’ambito dell’art. 2 (comma 1) dello Statuto.

Art.7 Commissione per il Repertorio
Il Consiglio Nazionale della Società Italiana di Sociologia (SoIS) nomina una Commissione per l’esame e l’approvazione delle domande di iscrizione al Repertorio; la Commissione è costituita da cinque Soci iscritti al Repertorio da almeno tre anni, di particolare competenza ed esperienza in campo professionale. L’incarico di membro della Commissione è incompatibile con altri incarichi di responsabilità (presidente nazionale e regionale, componente del Collegio dei revisori e dei probiviri).
Ciascun componente della Commissione dura in carica 3 anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato consecutivo.
In caso di dimissioni, revoca o altro impedimento di uno o più membri, il Consiglio Nazionale della Società Italiana di Sociologia, provvede a reintegrare la Commissione.

Art.8 Organizzazione della Commissione
La Commissione nomina al suo interno il Presidente, che entra a far parte di diritto del Consiglio direttivo nazionale e il Segretario.
Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso, ma solo il rimborso spese.
La Commissione si riunisce almeno 2 volte all’anno, su convocazione del suo Presidente e redige un verbale di ogni seduta.
La Commissione delibera a maggioranza, con la presenza di almeno i 3/5 dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Commissione ha anche il compito di monitorare la formazione permanente e può essere affiancata da un Comitato scientifico.

Art.9 Valutazione delle domande
Entro 6 mesi dalla ricezione della domanda, la Commissione provvede al suo esame ed alla relativa deliberazione. La Commissione delibera a maggioranza l’iscrizione al Repertorio del candidato, ovvero la richiesta al candidato di fornire ulteriore documentazione, idonea a comprovare i requisiti e/o la competenza professionale; ovvero la richiesta al candidato di presentarsi al colloquio con la Commissione; ovvero il rigetto motivato della domanda per l’assenza dei requisiti e delle competenze richieste.
Qualora le integrazioni richieste non pervengano alla Commissione nei termini stabiliti, la domanda di iscrizione viene archiviata.
La valutazione del rapporto di competenza professionale avviene sulla base di tre criteri:
  1. la dimostrazione del possesso di buon livello di competenza professionale, sia a livello metodologico che dei risultati raggiunti;
  2. la dimostrazione del possesso di un’adeguata consapevolezza dei principi professionali e la capacità di applicare correttamente conoscenze sociologiche specifiche;
  3. la dimostrazione dei avvalersi del giudizio professionale nella pratica sociologica.
Le domande inoltrate alla Commissione sono conservate, per un periodo non superiore ai 5 anni, nell’archivio della SoIS, unitamente alla documentazione presentata.

Art.10 Contenuto ed aggiornamento del Repertorio
Il Repertorio, indica per ciascun iscritto, il cognome ed il nome, la Sezione regionale di appartenenza il numero, dal quale risulta la data di iscrizione. Il Repertorio viene tenuto aggiornato dal Segretario della Commissione e periodicamente pubblicato; vengono altresì pubblicati o diffusi elenchi delle nuove iscrizioni, nel rispetto della normativa vigente.
A ciascun iscritto viene rilasciata idonea dichiarazione mediante un “attestato di competenza”. L’iscritto al Repertorio può indicare questa qualità nella propria attività professionale utilizzando sia per esteso che in forma abbreviata il titolo di “Sociologo Professionale iscritto nel Repertorio SoIS” (S.P.SoIS)

Art.11 Scadenza dal Repertorio
L’iscrizione ha durata triennale. Viene cancellato dal Repertorio il socio che non procede al rinnovo secondo le modalità e i tempi prescritti.

Art.12 Sospensione dal Repertorio
L’iscritto può essere sospeso per motivi disciplinari e reintegrato d’ufficio, venuti meno i motivi del provvedimento cautelativo senza alterare la data di iscrizione al Repertorio.
Della sospensione e della eventuale reintegrazione va informata la Commissione e va data notizia all’interessato.

Art.13 Cancellazione dal Repertorio
La cancellazione può avvenire su richiesta scritta da parte dell’interessato. Tale richiesta non esime dal pagamento della quota dell’anno in corso.
I soci che hanno richiesto la cancellazione possono successivamente chiedere una nuova iscrizione con la procedura ordinaria.
E’ cancellato d’ufficio dal Repertorio l’iscritto che abbia perso la qualità di socio della SoIS.
Della cancellazione, qualunque sia la causa, va informata la Commissione e va data notizia all’interessato. Coloro che siano stati cancellati d’ufficio, se riammessi alla SoIS, possono essere reintegrati nel Repertorio con le procedure ordinarie.
 
Art.14 Ricorsi nei confronti della Commissione
Nei confronti degli atti della Commissione è possibile ricorrere attraverso:
  1. la presentazione di una richiesta motivata di riesame, a cui la Commissione è tenuta a dare risposta entro tre mesi;
  2. il ricorso al Collegio dei probiviri, salvo che per la cancellazione o sospensione dovuta a provvedimento disciplinare.
Nel secondo caso, il Collegio dei probiviri trasmette il proprio parere alla Commissione, che è tenuta a deliberare in maniera definitiva ed insindacabile entro 3 mesi.
Approvato il 15 giugno 2013