REGOLAMENTO
Art. 1 REQUISITI DI ISCRIZIONE
I criteri per l’accettazione della
domanda di adesione a socio della Società Italiana di Sociologia, di cui
all’art.7.3 dello Statuto sono i seguenti :
- Per laurea in Sociologia, art. 8.1
capo a) dello Statuto, si intende la laurea triennale, quella magistrale,
ovvero la laurea conseguita con il vecchio ordinamento;
- Per le lauree conseguite all’estero,
art.8.1 capo b) dello Statuto, nell’ambito della Comunità Europea, o
riconosciute dallo Stato Italiano, sono ammesse esclusivamente quelle
equiparabili alla laurea in sociologia;
- Per la laurea in scienze politiche ad
indirizzo politico sociale, art. 8.1 capo c) dello Statuto, si intende la
laurea triennale, quella magistrale, ovvero la laurea conseguita con il vecchio
ordinamento;
- Possono altresì essere ammessi, ai
sensi dell’art.8.1 capo d) dello Statuto, coloro che si trovano nelle seguenti
condizioni:
- che abbiano conseguito un corso di
studi riconducibile comunque all’area sociologica e che svolgano in maniera
prevalente attività sociologica, da almeno cinque anni, da dimostrare con la
presentazione di tutti i lavori effettuati, per una precisa e puntuale verifica
e valutazione.
Questi ultimi possono chiedere
l’iscrizione alla SOIS, con propria istanza, integrata, eventualmente dalla
presentazione di soci, o di altri soggetti qualificati in ambito sociologico.
La loro ammissione a socio, così come
per coloro che hanno conseguito la laurea all’estero, è subordinata alla
positiva valutazione dell’Organismo Tecnico Scientifico della SOIS, alla
emanzione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale SOIS e dalla
successiva ratifica del Presidente Nazionale.
Art. 2 MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione a socio va
redatta nell’apposito modulo di prima iscrizione, scaricabile dal sito internet
della SOIS, compilata in ogni sua parte, firmata e inviata al Presidente
Nazionale della SOIS.
Alla domanda vanno allegati:
1) fotocopia del certificato di laurea;
2) curriculum vitae formato europeo;
3) ricevuta di pagamento della quota di
iscrizione;
4) il modulo di acquisizione dei dati;
5) fotocopia del documento di identità.
Tutti i documenti, firmati in originale,
potranno essere inviati in formato cartaceo, oppure essere autocertificati,
firmati con firma digitale ed inviati
tramite Pec. In assenza della firma digitale, potranno essere comunque inviati
con Pec o tramite semplice posta elettronica, ma si dovrà provvedere a fornire
gli originali non appena possibile e comunque entro due mesi dall’invio della
mail.
Il Presidente Nazionale, ai sensi
dell’art. 8.3 dello Statuto, ricevuta l’istanza di ammissione a socio,
provvede, a dare sollecita comunicazione al responsabile della sezione territoriale
di appartenenza, nonché alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale e successivamente ad inviarla alla Segreteria Nazionale.
La quota di iscrizione è annuale e può
essere pagata fino al 30 marzo di ogni anno.
Oltre tale termine verrà applicata un maggiorazione di Euro 10.
In caso di mancato pagamento della quota
associativa entro il 30 giugno, e soltanto in casi eccezionali e
giustificabili, oltre questo termine, la domanda di rinnovo a socio potrà
essere accolta ovvero respinta dal CDN.
L’iscrizione è valida dal primo gennaio
al 31 dicembre di ciascun anno.
Hanno diritto di voto in Assemblea dei
soci, sia ordinaria che straordinaria, i colleghi/e che abbiano già
perfezionato l’iscrizione, da almeno 30 gg. dalla data di svolgimento della
stessa.
I soci che rinnovano l’iscrizione
dovranno provvedere oltre che al pagamento della quota associativa annuale e
alle eventuali more, anche a darne
comunicazione alla segreteria nazionale.
Il pagamento della quota associativa
deve essere effettuato per ciascun anno solare.
Art. 3 SOCI QUALIFICATI
Ai sensi dell’art. 8.2 dello Statuto,
sono considerati soci qualificati i soci fondatori e ordinari in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
1) I sociologi iscritti nel repertorio professionale
SOIS;
2) I sociologi certificati secondo le
norme UNI o a esse equiparabili.
Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI TEMPI E MODALITA’ DI APPLICAZIONI
Le sanzioni disciplinari sono
proporzionate alla gravità delle violazioni e graduate nel seguente modo:
L’avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato
all’interessato, teso a far osservare e rispettare le norme dello Statuto, del
Regolamento e del Codice Deontologico, con invito a modificare il proprio
comportamento.
Viene inflitta nei casi di mancanze di
lieve entità ed in violazioni di norme che non hanno comportato riflessi
negativi all’immagine ed al decoro della professione e della SOIS.
La censura: consiste in una formale dichiarazione di biasimo
comunicata all’interessato.
È inflitta nei casi di violazioni lesive
dell’immagine e del decoro della professione e della SOIS, ed in particolare
nei casi in cui l’associato abbia già ricevuto una sanzione di avvertimento da
parte del Presidente Nazionale, ovvero con il proprio comportamento abbia
violato lo Statuto, il Regolamento o il Codice Deontologico.
La sospensione: è un atto con il quale il Presidente Nazionale
comunica al socio interessato la sospensione dell’iscrizione dalla SoIS e/o dal
Repertorio, rendendone pubblica la comunicazione attraverso una specifica
annotazione da riportare nel sito della SoIS.
La sospensione è la dichiarazione di
impossibilità temporanea di svolgere la professione sotto le insegne
dell’Associazione.
Essa è irrogata in caso di violazione di
gravità tale da non consentire l’allontanamento permanente dell’interessato
dalla compagine associativa e ha durata variabile, a seconda della gravità, da
cinque giorni a un anno.
La sospensione temporanea dalla qualità
di socio non esime dal pagamento della quota associativa ed implica la perdita
del diritto di dichiararsi socio SOIS, con la relativa sospensione della
tessera associativa.
La sospensione toglie il diritto di voto
nelle Assemblee per tutto il periodo comminato.
L’esclusione: è la più grave delle sanzioni disciplinari e
comporta quindi la cancellazione dagli elenchi dei soci. Ad essa si perviene a
seguito di in una delle seguenti situazioni:
a) Quando sia stato accertato e
dimostrato che il socio abbia compromesso in maniera gravissima la propria
reputazione o l’immagine ed il decoro dell’intera categoria professionale e/o
della stessa SOIS;
b) Quando il socio è condannato
penalmente con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a
due anni per reati non colposi.
In caso di esclusione la Sois,
attraverso il proprio Presidente Nazionale, sentito il CDN, si riserva di
procedere con eventuali azioni di tutela, anche per via giudiziale.
Tutte le sanzioni suddette vengono
comunicate all’interessato/i a mezzo raccomandata A/R o Pec.
Il socio che riceve una sanzione
disciplinare è tenuto a dare delle spiegazioni giustificative o
contestarne gli addebiti per iscritto,
utilizzando le stesse modalità (A/R o Pec), al Presidente Nazionale, entro 15 giorni dalla data di ricezione della sanzione
stessa.
L’eventuale mancato riscontro sarà
valutato come ammissione di responsabilità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, il
Presidente o uno o più degli associati investono il Collegio dei Probiviri
delle iniziative tese a comminare le sanzioni disciplinari di cui sopra.
Le procedure conseguenti verranno
espletate secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 4 e 5.
Art. 5 CERTIFICAZIONE DELLA
FORMAZIONE
La formazione e l’aggiornamento
professionale devono essere certificate, ai sensi dell’art. 11.3 dello Statuto,
producendo copie delle attestazioni conseguite a seguito della partecipazione
ad iniziative, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:
partecipazione, anche nella qualità di
relatori, a convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione, ecc.
Le attestazioni dovranno riportare la
data e la durata delle iniziative, e in mancanza di tale specificazione si
dovrà allegare una autodichiarazione del soggetto partecipante che le attesti.
Art. 6 SEZIONI TERRITORIALI
In riferimento all’art. 24 dello
Statuto:
Nel territorio di una Regione o
Provincia autonoma ove sia stato raggiunto il numero di soci di cui al punto
24.2 dello Statuto può essere istituita una Sezione Territoriale.
Una volta raggiunto il numero di iscritti,
il Presidente Nazionale, sentiti i soci del territorio, nella prima riunione
utile, sottopone la proposta di istituzione della Sezione al CDN, che si
esprime a maggioranza dei componenti e delibera a tal proposito, individuando,
tra i componenti del CDN o tra gli stessi soci del territorio di riferimento,
un commissario pro-tempore.
Il commissario pro-tempore, entro un
mese dalla sua nomina, indice l’assemblea della Sezione Territoriale per la
nomina di un Responsabile Territoriale e la costituzione di un Consiglio
Operativo Territoriale formato da almeno altri quattro membri. Nominato il
Responsabile Territoriale, il commissario pro-tempore decade dalle funzioni
attribuitegli.
Il Presidente Nazionale, su conforme
parere del CDN, ha facoltà di promuovere la costituzione di nuove Sezione
Territoriale adottando i provvedimenti del caso.
Nei territori ove è già costituita la
Sezione Territoriale, entro un mese da ogni rinnovo del CDN, viene indetta dal
Responsabile Territoriale uscente o, eventualmente, da un Commissario
appositamente designato dal Presidente Nazionale in carica, dandone
comunicazione scritta al CDN, un’assemblea dei soci regolarmente iscritti atta
ad individuare il Responsabile di Sezione e i membri del Consiglio Operativo
Territoriale.
Dell’assemblea si darà comunicazione ai
singoli soci, regolarmente iscritti, almeno dieci giorni prima, attraverso
apposita convocazione.
La validità dell’assemblea in prima
convocazione sarà a maggioranza qualificata, in seconda convocazione sarà a maggioranza dei soci presenti.
Il Responsabile di Sezione e i membri
del Consiglio Operativo Territoriale, vengono eletti in sede di assemblea, tra
i soci che si propongono, con voto segreto
e rimangono in carica fino al loro rinnovo.
Art. 7 CONSIGLIO OPERATIVO TERRITORIALE
Il Consiglio Operativo Territoriale
coadiuva il Responsabile di Sezione in tutte le attività istituzionali.
Ogni anno, entro febbraio, il
Responsabile di Sezione ed il Consiglio Operativo Territoriale, definiscono gli
obiettivi operativi per il raggiungimento delle finalità istituzionali della
Sezione Territoriale.
Il Responsabile Territoriale proporrà al
CDN le attività sopra definite ed il CDN si esprimerà sull’opportunità dello
svolgimento delle singole iniziative.
La partecipazione, in rappresentanza
della SoIS, ad incontri organizzati presso Enti ed Organismi pubblici e privati
di interesse territoriale, è demandata dal CDN, per il tramite del Presidente
Nazionale, di norma, al Responsabile Territoriale, con apposita delega scritta
o inviata via mail.
Sarà cura del Delegato, nel caso di
eventi singoli, relazionare al Presidente, al termine degli stessi.
Nel caso di situazioni che si vanno a
protrarre nel tempo, la comunicazione avverrà almeno trimestralmente, o ogni
volta che emergano particolari situazioni, degne di essere sottoposte al CDN.
Il Presidente Nazionale porterà
all’attenzione del CDN quanto emerso dai resoconti, e lo stesso CDN si
esprimerà su eventuali indirizzi da tenere e/o da rappresentare.
In caso di eventi improvvisi e non
programmati, il Responsabile Territoriale (o un suo delegato) può parteciparvi
in prima battuta, fermo restando la comunicazione, anche telefonica, preventiva
o contestuale, e la successiva immediata rendicontazione, al Presidente.
Il CDN, in ogni caso, può delegare
l’assolvimento di particolari funzioni al Responsabile di Sezione.
Art. 8 REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' REGIONALE
L'articolazione territoriale
dell'attività della Sezione regionale deve essere disciplinata da un proprio regolamento
approvato dal CDN.
Art. 9 ALTRE ATTRIBUZIONI DELLE
SEZIONI TERRITORIALI
Le Sezioni dovranno dare comunicazione
al CDN, in tempo utile, delle Assemblee convocate per l'elezione dei propri
organi; a tali assemblee possono partecipare i membri del Consiglio direttivo
nazionale.
Gli organi direttivi della Sezione
possono attribuire ad un Socio residente in quella Regione un mandato di
rappresentanza della Sezione presso Enti della stessa Regione, limitato nel
tempo e nel contenuto.
Art. 10 RICORSI AL PRESIDENTE
I soci possono ricorrere, per motivi
inerenti l'inosservanza di norme dello Statuto o del Regolamento interno, al
Presidente della SoIS che investe delle questioni gli organi competenti.
A fronte di gravi irregolarità o
deficienze di funzionamento di una Sezione, il Presidente nazionale, anche su
segnalazione dei Soci, è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo Nazionale,
previa deliberazione di quest'ultimo, e può promuovere accertamenti anche di
natura ispettiva.
Nel caso di riscontro positivo alle
eventuali contestazioni mosse dai Soci, il Presidente della SoIS richiama gli
organi direttivi della Sezione al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari.
Rimasto disatteso il richiamo di cui al
punto precedente, il Presidente può dichiarare decadute le cariche sociali e
nominare un Commissario con l'incarico di provvedere al riordinamento della
Sezione ed alla convocazione dell'Assemblea regionale dei Soci per la
ricostituzione delle cariche.
La mancata o ritardata designazione dei
delegati regionali al Congresso può comportare l'intervento commissariale volto
ad attivare le procedure regolamentari del caso; analogo intervento è previsto
in tutti gli altri casi in cui sia venuta la rappresentatività regionale.
Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Secondo quanto disposto dallo Statuto
per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienza fra soci interessati a
tematiche comuni il CDN può istituire delle sezioni tematiche.
Le sezioni tematiche sono istituite
qualora:
1. ciò sia richiesto da almeno 15 soci
di tre sezioni regionali diverse;
2. venga allegato un programma di
attività ed il relativo bilancio preventivo, approvati dal CDN;
3. venga indicato un Referente con le
funzioni di coordinamento della sezione tematica.
Le sezioni tematiche possono svolgere
attività di studio, ricerca, formazione e dibattito sul tema per il quale sono
state costituite, informandone preventivamente il CDN, reperendo autonomamente
i fondi necessari, garantendo l'organizzazione necessaria alla propria
attività. Annualmente le sezioni tematiche sono tenute a presentare al CDN il
nuovo programma di attività, una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, ed i relativi bilanci preventivo e consuntivo.
Le sezioni tematiche non possono, salvo
casi specifici deliberati dal CDN, rappresentare la SoIS presso Enti pubblici e
privati, locali, nazionali o internazionali, anche sulle questioni di loro
interesse prevalente.
Il CDN non risponde delle obbligazioni
assunte dai soci partecipanti alle sezioni tematiche.
Il Referente della sezione
tematica viene designato dai convenuti nel corso della prima riunione della
Sezione tematica, che formula il programma e lo inoltra al CDN.
La Sezione tematica può designare, in
qualunque momento, un nuovo Referente.
L'adesione dei soci alle Sezioni
tematiche avviene su semplice domanda al Referente e si intende immediatamente
accettata.
Ogni spesa delle sezione tematica è a
carico dei partecipanti alla sua attività.
Il CDN si riserva di accorpare sezioni
tematiche affini o di sciogliere per motivi di opportunità sezioni tematiche
già costituite.
Art. 11 L'ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea dei Soci deve essere
convocata dal Presidente Nazionale per mezzo di
una comunicazione scritta, inviata a tutti i Soci, con allegato l'ordine
del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, inoltre
bisogna che tale informazione venga trascritta anche nel sito ufficiale web della SoiS in modo che
sia visibile a tutti. L'avviso di convocazione
inviato a ciascun Socio deve contenere la data ed il luogo di
svolgimento dell'Assemblea in prima e/o seconda convocazione nonché l'ordine
del giorno. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il
versamento della quota associativa annuale e tutti i rispettivi possono
partecipare all'Assemblea con diritto di parola. Hanno diritto di voto i Soci
Fondatori, Ordinari e Qualificati. Ogni Socio ha diritto a un voto e non può
avere più di tre deleghe.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni
due anni per la elezione del:
-Consiglio Direttivo Nazionale, composto dal Presidente, da sei membri eletti
dall'Assemblea Ordinaria, dal Presidente Nazionale uscente e dal Presidente
dell' "Organismo Tecnico Scientifico" che gestisce il
"Repertorio dei Sociologi professionali certificati".
Il Presidente ed i componenti rimangono in carica per un biennio e possono
essere rieletti per non più di due mandati consecutivi . Si designa al proprio interno una Segreteria
Organizzativa Nazionale presieduta dal Presidente e composta da un Segretario,
un Tesoriere e due Consiglieri uno dei quali riveste la carica di Vice
Presidente Nazionale della SoiS. Quest'ultimo
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
-Presidente Nazionale, ha la
rappresentanza legale della SoiS, provvede a convocare le riunioni del CDN, può
eseguire tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per
l'attività dell'associazione
insieme con il Tesoriere e con
approvazione del CDN. Spetta al Presidente
convocare il Consiglio Direttivo; stipulare i contratti
dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri al Vice Presidente o ad
altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale; nei casi d'urgenza prendere
ogni e qualsiasi provvedimento necessario
con l'obbligo di riferire al CDN nella prima seduta utile; nominare il Segretario della SoiS, al quale
può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti;
infine convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria su mandato
del CDN.
-Collegio dei Probiviri, è composto da tre membri titolari, più due
supplenti indicati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente Nazionale
eletto. Esso dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di
due volte consecutive. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi
altra all'interno della SoiS. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente
che ha il compito di convocarlo ogni qualvolta sia opportuno o necessario per
controversie che dovessero insorgere tra Soci e terzi, relative alla corretta
applicazione dello Statuto, del Codice Etico Professionale e del Regolamento
Organizzativo con esclusione delle controversie che per legge o per statuto
competono ad altri organi giudicanti. Deve essere convocato entro 15 giorni per
l'esame dell'istanza e deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla sua
convocazione.
-Revisori dei Conti.
L'Assemblea prevede alla nomina di un
Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Presidente Nazionale eletto,
composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominanti e funzionanti a
norma di legge. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni e può essere
riconfermato per non più di due volte consecutive. La carica di Revisore è incompatibile con
qualsiasi altra carica all'interno della SoiS e può essere ricoperta anche da
non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia contabile e
gestionale. Il Collegio al suo interno
elegge un Presidente che ha il compito di convocarlo tutte le volte sia
opportuno o necessario o se non altro almeno
una volta all'anno. I Revisori esaminano i bilanci, gli inventari, e i
rendiconti annuali. I registri con la
contabilità ed in generale tutti gli atti della "Società Italiana di
Sociologia" devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori a
semplice richiesta.
ART 12 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea si riunisce in via straordinaria
quando deve procedere alle modifiche
dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
deliberare l'eventuale modifica della durata associativa e deliberare
sull'eventuale scioglimento della "Società Italiana di Sociologia" e
devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Socio
Anziano per data d'iscrizione alla "Società Italiana di Sociologia"
Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario e la Commissione Verifica
Poteri costituita da tre soci, verificandone la disponibilità.
In Assemblea vengono presentate le
candidature per le elezioni e si procede
mediante espressione di voto alla elezione delle cariche sociali. Il
Presidente dell'Assemblea istituisce il Seggio elettorale composto da tre soci non
candidati che ha la funzione di garantire l'imparzialità e la regolarità dello
svolgimento delle elezioni. Il Seggio controlla la preparazione e la
distribuzione delle schede per il voto e provvede allo scrutinio delle stesse,
stila il verbale di regolare funzionamento sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.
ART 13 – ALTRE SPECIFICHE PER LE
ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Relativamente agli articoli dello
Statuto che definiscono l'Assemblea, vengono specificati:
Art 14 Assemblea: Le operazioni
dell'assemblea sono regolamentate dagli articoli 14, 15, 16, 17.
In riferimento all'Art 14.7 l'invio
della convocazione può avvenire mediante posta ordinaria o/e elettronica
Art. 15 Attribuzioni: In riferimento
all'Art. 15.3, si specifica che, in caso di parità, il voto del Presidente
dell'Assemblea ha valore doppio.
ART 14 – ALTRE ATTRIBUZIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il CDN della "Società Italiana di
Sociologia", con propria delibera, istituisce le Sezioni Territoriali.
"Sezione Territoriale " viene istituita con almeno dieci Soci (cinque
per la Valle d'Aosta, e per le Province Autonome di Trento e Bolzano)
regolarmente iscritti. La Sezione è
dichiarata sciolta quando viene meno il numero minimo di Soci in questo
caso il CDN indica a questi ultimi una Sezione di Regione confinante a cui
possono far riferimento. La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia
ne patrimoniale ne amministrativa. I
Soci della regione ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale,
propongono un Responsabile di Sezione Territoriale e il Responsabile della
Sezione Territoriale nominato mantiene il mandato fino al successivo rinnovo
del CDN.
Le Sezioni Territoriali hanno il compito
di raggiungere gli obiettivi
istituzionali della SoiS nel territorio di pertinenza, e provvedere
ad organizzare e promuovere, anche con
altre Sezioni Territoriali, iniziative tecnico-professionali e formative presentando al Presidente Nazionale ed al CDN un
programma d'iniziative e attività da svolgere in quello specifico territorio.
Le sezioni Territoriali hanno il compito
di partecipare come rappresentanza della SoiS ad incontri organizzati presso
Enti ed Organismi pubblici e privati di interesse territoriale con l'obiettivo
di promuovere la professione del Sociologo o per azioni tese a promuovere gli
scopi sociali, culturali e professionali dell'associazione. Al Consiglio
Direttivo Nazionale spetta la fissazione dei compiti per la realizzazione di
ricerche e/o per la promozione di convegni e pubblicazioni, inoltre, il CDN
potrà stabilire la copertura delle spese totali o parziali. Il Responsabile di
Sezione dovrà presentare alla Segreteria Nazionale i documenti giustificativi
di spesa di spesa entro 15 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'iniziativa.
Sarà compito della Segreteria Nazionale provvedere, per il programma approvato
dal CDN, al pagamento delle spese. In casi eccezionali il CDN può decidere di
anticipare parte delle spese relative a specifiche attività delle Sezioni
Territoriali. All'inizio di ciascun anno sociale e comunque non oltre tre mesi,
il CDN stabilirà una posta nel bilancio della SoiS da destinarsi alla copertura
delle iniziative programmate dalle Sezioni Territoriali.
ART 15 – ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO
L'Organismo Tecnico Scientifico (in
seguito OTS) (rif. Art. 5. p. g) e m), Statuto):
a- fornisce le linee guida per attestare
la competenza professionale dei Sociologi iscritti alla Commissione
Certificazione e al Comitato Direttivo Nazionale
b- verifica ed applica riconosciuti
criteri di qualità e di soddisfazione dei destinatari/clienti delle prestazioni
del Sociologo attraverso una indagine strutturata.
c- esprime parere, per gli aspetti di
competenza, per il rilascio dell'attestazione relativa a:
1) agli standard qualitativi e di
qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell'esercizio dell'attività professionale ai fini di mantenimento
dell'iscrizione all'associazione
2) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo
accreditato, relativa alla norma tecnica uni
d- stabilisce (rif. Art. 6, Statuto)
competenze qualificate, specifiche del profilo professionale di appartenenza,
mediante il regolamento organizzativo Sois volto a definire i requisiti del
sapere e del saper fare del sociologo/specialista sulla base dei profili
professionali oggetto della norma UNI
e - valuta la richiesta di ammissione a
socio ordinario (rif. Art. 8, p. d), Statuto) nei casi in cui è prevista,
rimettendosi alla deliberazione del CDN e alla successiva ratifica del
Presidente Nazionale.
f - Per quanto riguarda le procedure di
certificazione L’OTS (rif. Art. 25 Statuto),
è deputato a:
1) fornire le opportune linee
d’indirizzo professionali degli associati compresi gli aspetti relativi alla
validazione dei requisiti richiesti per la certificazione delle competenze del
sociologo;
2) gestire il Repertorio dei Sociologi
Certificati e l’articolazione delle specialità della professione del sociologo
secondo le disposizioni ed i requisiti stabiliti dal Regolamento Organizzativo;
L'OTS, inoltre, è l’organo
tecnico‐consultivo che supporta il Consiglio Direttivo di SOIS nella definizione
di linee strategiche dell’Associazione e nella valutazione dei progetti
presentati.
L'OTS è indipendente dagli altri Organi
dell’Associazione ed è soggetto soltanto alle norme del presente Regolamento.
Art.16 ATTRIBUZIONI DELL'ORNGANISMO
TECNICO SCIENTIFICO
L’OTS agisce secondo quanto indicato nel
presente Regolamento Organizzativo. In particolare, ad esso spetta, come da
art. 25 dello Statuto:
a - promuovere e monitorare la
formazione permanente di tutti i soci, attraverso una opportuna campagna di
attività formative calibrate sulle esigenze espresse dai soci e dal mercato del
lavoro e pubblicando le liste dei corsisti sul sito istituzionale
b - stabilire i criteri per la
valutazione delle competenze e della formazione professionale, facendo riferimento
alle norme dello Stato e alla comunità scientifica di riferimento
c - esaminare e decidere sulle richieste
di iscrizione al Repertorio dei sociologi professionali certificati;
d - provvedere alla tenuta ed
all’aggiornamento del Repertorio, pubblicando sul sito istituzionale i profili
dei soci certificati
e - verificare periodicamente il
possesso dei requisiti necessari;
f - ove lo ritenga utile e necessario
L’Organismo Tecnico Scientifico della SoIS può emanare indirizzi ed indicazioni
relative alle modalità di iscrizione al Repertorio dei sociologi professionali;
g - può, su richiesta, fungere da organo
tecnico di valutazione delle modalità di esercizio dell’attività professionale
anche accertando la rispondenza di tale attività e delle relative prestazioni
agli standard ed ai criteri di qualità: ove nell’ambito di tale competenza si
configurino aspetti di deontologia professionale, l’Organismo Tecnico
Scientifico della SoIS provvederà a coinvolgere il Collegio dei Probiviri
congiuntamente al quale, se del caso, assumerà le decisioni necessarie.
Art. 17 RELAZIONE ANNUALE
Su tutti gli aspetti di propria
competenza L’Organismo Tecnico Scientifico della SoIS presenta una relazione
annuale all’Assemblea ordinaria dei Soci.
Roma, 12/05/2016