Regolamento

Società Italiana di Sociologia

REGOLAMENTO


Art. 1 REQUISITI DI ISCRIZIONE
I criteri per l’accettazione della domanda di adesione a socio della Società Italiana di Sociologia, di cui all’art.7.3 dello Statuto sono i seguenti :
- Per laurea in Sociologia, art. 8.1 capo a) dello Statuto, si intende la laurea triennale, quella magistrale, ovvero la laurea conseguita con il vecchio ordinamento;
- Per le lauree conseguite all’estero, art.8.1 capo b) dello Statuto, nell’ambito della Comunità Europea, o riconosciute dallo Stato Italiano, sono ammesse esclusivamente quelle equiparabili alla laurea in sociologia;
- Per la laurea in scienze politiche ad indirizzo politico sociale, art. 8.1 capo c) dello Statuto, si intende la laurea triennale, quella magistrale, ovvero la laurea conseguita con il vecchio ordinamento;
- Possono altresì essere ammessi, ai sensi dell’art.8.1 capo d) dello Statuto, coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
- che abbiano conseguito un corso di studi riconducibile comunque all’area sociologica e che svolgano in maniera prevalente attività sociologica, da almeno cinque anni, da dimostrare con la presentazione di tutti i lavori effettuati, per una precisa e puntuale verifica e valutazione.

Questi ultimi possono chiedere l’iscrizione alla SOIS, con propria istanza, integrata, eventualmente dalla presentazione di soci, o di altri soggetti qualificati in ambito sociologico. 
La loro ammissione a socio, così come per coloro che hanno conseguito la laurea all’estero, è subordinata alla positiva valutazione dell’Organismo Tecnico Scientifico della SOIS, alla emanzione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale SOIS e dalla successiva ratifica del Presidente Nazionale.



Art. 2 MODALITA’ DI  ISCRIZIONE

La domanda di ammissione a socio va redatta nell’apposito modulo di prima iscrizione, scaricabile dal sito internet della SOIS, compilata in ogni sua parte, firmata e inviata al Presidente Nazionale della SOIS.
Alla domanda vanno allegati:
1) fotocopia del certificato di laurea;
2) curriculum vitae formato europeo;
3) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;
4) il modulo di acquisizione dei dati;
5) fotocopia del documento di identità.
Tutti i documenti, firmati in originale, potranno essere inviati in formato cartaceo, oppure essere autocertificati, firmati con  firma digitale ed inviati tramite Pec. In assenza della firma digitale, potranno essere comunque inviati con Pec o tramite semplice posta elettronica, ma si dovrà provvedere a fornire gli originali non appena possibile e comunque entro due mesi dall’invio della mail.
Il Presidente Nazionale, ai sensi dell’art. 8.3 dello Statuto, ricevuta l’istanza di ammissione a socio, provvede, a dare sollecita comunicazione al responsabile della sezione territoriale di appartenenza, nonché alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e successivamente ad inviarla alla Segreteria Nazionale.
La quota di iscrizione è annuale e può essere pagata fino al 30 marzo di ogni anno.  Oltre tale termine verrà applicata un maggiorazione di Euro 10.
In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno, e soltanto in casi eccezionali e giustificabili, oltre questo termine, la domanda di rinnovo a socio potrà essere accolta ovvero respinta dal CDN.
L’iscrizione è valida dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Hanno diritto di voto in Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, i colleghi/e che abbiano già perfezionato l’iscrizione, da almeno 30 gg. dalla data di svolgimento della stessa.
I soci che rinnovano l’iscrizione dovranno provvedere oltre che al pagamento della quota associativa annuale e alle eventuali more, anche  a darne comunicazione alla segreteria nazionale.
Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato per ciascun anno solare.



Art. 3 SOCI QUALIFICATI

Ai sensi dell’art. 8.2 dello Statuto, sono considerati soci qualificati i soci fondatori e ordinari in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1) I sociologi iscritti nel repertorio professionale SOIS;
2) I sociologi certificati secondo le norme UNI o a esse equiparabili.



Art. 4 SANZIONI DISCIPLINARI TEMPI E MODALITA’ DI APPLICAZIONI

Le sanzioni disciplinari sono proporzionate alla gravità delle violazioni e graduate nel seguente modo:
L’avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all’interessato, teso a far osservare e rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico, con invito a modificare il proprio comportamento.
Viene inflitta nei casi di mancanze di lieve entità ed in violazioni di norme che non hanno comportato riflessi negativi all’immagine ed al decoro della professione e della SOIS.
La censura: consiste in una formale dichiarazione di biasimo comunicata all’interessato.
È inflitta nei casi di violazioni lesive dell’immagine e del decoro della professione e della SOIS, ed in particolare nei casi in cui l’associato abbia già ricevuto una sanzione di avvertimento da parte del Presidente Nazionale, ovvero con il proprio comportamento abbia violato lo Statuto, il Regolamento o il Codice Deontologico.
La sospensione: è un atto con il quale il Presidente Nazionale comunica al socio interessato la sospensione dell’iscrizione dalla SoIS e/o dal Repertorio, rendendone pubblica la comunicazione attraverso una specifica annotazione da riportare nel sito della SoIS.
La sospensione è la dichiarazione di impossibilità temporanea di svolgere la professione sotto le insegne dell’Associazione.
Essa è irrogata in caso di violazione di gravità tale da non consentire l’allontanamento permanente dell’interessato dalla compagine associativa e ha durata variabile, a seconda della gravità, da cinque giorni a un anno.
La sospensione temporanea dalla qualità di socio non esime dal pagamento della quota associativa ed implica la perdita del diritto di dichiararsi socio SOIS, con la relativa sospensione della tessera associativa.
La sospensione toglie il diritto di voto nelle Assemblee per tutto il periodo comminato.
L’esclusione: è la più grave delle sanzioni disciplinari e comporta quindi la cancellazione dagli elenchi dei soci. Ad essa si perviene a seguito di in una delle seguenti situazioni:
a) Quando sia stato accertato e dimostrato che il socio abbia compromesso in maniera gravissima la propria reputazione o l’immagine ed il decoro dell’intera categoria professionale e/o della stessa SOIS;
b) Quando il socio è condannato penalmente con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi.
In caso di esclusione la Sois, attraverso il proprio Presidente Nazionale, sentito il CDN, si riserva di procedere con eventuali azioni di tutela, anche per via giudiziale.
Tutte le sanzioni suddette vengono comunicate all’interessato/i a mezzo raccomandata A/R o Pec.
Il socio che riceve una sanzione disciplinare è tenuto a dare delle spiegazioni giustificative o contestarne  gli addebiti per iscritto, utilizzando le stesse modalità (A/R o Pec), al Presidente Nazionale,  entro 15 giorni  dalla data di ricezione della sanzione stessa.
L’eventuale mancato riscontro sarà valutato come ammissione di responsabilità.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente o uno o più degli associati investono il Collegio dei Probiviri delle iniziative tese a comminare le sanzioni disciplinari di cui sopra.
Le procedure conseguenti verranno espletate secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 4 e 5. 



Art. 5 CERTIFICAZIONE DELLA  FORMAZIONE

La formazione e l’aggiornamento professionale devono essere certificate, ai sensi dell’art. 11.3 dello Statuto, producendo copie delle attestazioni conseguite a seguito della partecipazione ad iniziative, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:
partecipazione, anche nella qualità di relatori, a convegni, seminari, corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione, ecc.
Le attestazioni dovranno riportare la data e la durata delle iniziative, e in mancanza di tale specificazione si dovrà allegare una autodichiarazione del soggetto partecipante che le attesti.



Art. 6 SEZIONI TERRITORIALI

In riferimento all’art. 24 dello Statuto:
Nel territorio di una Regione o Provincia autonoma ove sia stato raggiunto il numero di soci di cui al punto 24.2 dello Statuto può essere istituita una Sezione Territoriale.

Una volta raggiunto il numero di iscritti, il Presidente Nazionale, sentiti i soci del territorio, nella prima riunione utile, sottopone la proposta di istituzione della Sezione al CDN, che si esprime a maggioranza dei componenti e delibera a tal proposito, individuando, tra i componenti del CDN o tra gli stessi soci del territorio di riferimento, un commissario pro-tempore.
Il commissario pro-tempore, entro un mese dalla sua nomina, indice l’assemblea della Sezione Territoriale per la nomina di un Responsabile Territoriale e la costituzione di un Consiglio Operativo Territoriale formato da almeno altri quattro membri. Nominato il Responsabile Territoriale, il commissario pro-tempore decade dalle funzioni attribuitegli.

Il Presidente Nazionale, su conforme parere del CDN, ha facoltà di promuovere la costituzione di nuove Sezione Territoriale adottando i provvedimenti del caso.

Nei territori ove è già costituita la Sezione Territoriale, entro un mese da ogni rinnovo del CDN, viene indetta dal Responsabile Territoriale uscente o, eventualmente, da un Commissario appositamente designato dal Presidente Nazionale in carica, dandone comunicazione scritta al CDN, un’assemblea dei soci regolarmente iscritti atta ad individuare il Responsabile di Sezione e i membri del Consiglio Operativo Territoriale.

Dell’assemblea si darà comunicazione ai singoli soci, regolarmente iscritti, almeno dieci giorni prima, attraverso apposita convocazione.
La validità dell’assemblea in prima convocazione sarà a maggioranza qualificata, in seconda convocazione sarà  a maggioranza dei soci presenti.
Il Responsabile di Sezione e i membri del Consiglio Operativo Territoriale, vengono eletti in sede di assemblea, tra i soci che si propongono, con voto segreto  e rimangono in carica fino al loro rinnovo.



Art. 7 CONSIGLIO OPERATIVO TERRITORIALE

Il Consiglio Operativo Territoriale coadiuva il Responsabile di Sezione in tutte le attività istituzionali.
Ogni anno, entro febbraio, il Responsabile di Sezione ed il Consiglio Operativo Territoriale, definiscono gli obiettivi operativi per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Sezione Territoriale.
Il Responsabile Territoriale proporrà al CDN le attività sopra definite ed il CDN si esprimerà sull’opportunità dello svolgimento delle singole iniziative.
La partecipazione, in rappresentanza della SoIS, ad incontri organizzati presso Enti ed Organismi pubblici e privati di interesse territoriale, è demandata dal CDN, per il tramite del Presidente Nazionale, di norma, al Responsabile Territoriale, con apposita delega scritta o inviata via mail.
Sarà cura del Delegato, nel caso di eventi singoli, relazionare al Presidente, al termine degli stessi.
Nel caso di situazioni che si vanno a protrarre nel tempo, la comunicazione avverrà almeno trimestralmente, o ogni volta che emergano particolari situazioni, degne di essere sottoposte al CDN.
Il Presidente Nazionale porterà all’attenzione del CDN quanto emerso dai resoconti, e lo stesso CDN si esprimerà su eventuali indirizzi da tenere e/o da rappresentare.
In caso di eventi improvvisi e non programmati, il Responsabile Territoriale (o un suo delegato) può parteciparvi in prima battuta, fermo restando la comunicazione, anche telefonica, preventiva o contestuale, e la successiva immediata rendicontazione, al Presidente.
Il CDN, in ogni caso, può delegare l’assolvimento di particolari funzioni al Responsabile di Sezione.



Art. 8 REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' REGIONALE

L'articolazione territoriale dell'attività della Sezione regionale deve essere disciplinata da un proprio regolamento approvato dal CDN.


Art. 9 ALTRE ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI TERRITORIALI
Le Sezioni dovranno dare comunicazione al CDN, in tempo utile, delle Assemblee convocate per l'elezione dei propri organi; a tali assemblee possono partecipare i membri del Consiglio direttivo nazionale.
Gli organi direttivi della Sezione possono attribuire ad un Socio residente in quella Regione un mandato di rappresentanza della Sezione presso Enti della stessa Regione, limitato nel tempo e nel contenuto.



Art. 10 RICORSI AL PRESIDENTE

I soci possono ricorrere, per motivi inerenti l'inosservanza di norme dello Statuto o del Regolamento interno, al Presidente della SoIS che investe delle questioni gli organi competenti.
A fronte di gravi irregolarità o deficienze di funzionamento di una Sezione, il Presidente nazionale, anche su segnalazione dei Soci, è tenuto a riferire al Consiglio Direttivo Nazionale, previa deliberazione di quest'ultimo, e può promuovere accertamenti anche di natura ispettiva.
Nel caso di riscontro positivo alle eventuali contestazioni mosse dai Soci, il Presidente della SoIS richiama gli organi direttivi della Sezione al rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Rimasto disatteso il richiamo di cui al punto precedente, il Presidente può dichiarare decadute le cariche sociali e nominare un Commissario con l'incarico di provvedere al riordinamento della Sezione ed alla convocazione dell'Assemblea regionale dei Soci per la ricostituzione delle cariche.
La mancata o ritardata designazione dei delegati regionali al Congresso può comportare l'intervento commissariale volto ad attivare le procedure regolamentari del caso; analogo intervento è previsto in tutti gli altri casi in cui sia venuta la rappresentatività regionale.



Art. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Secondo quanto disposto dallo Statuto per favorire la comunicazione e lo scambio di esperienza fra soci interessati a tematiche comuni il CDN può istituire delle sezioni tematiche.
Le sezioni tematiche sono istituite qualora:
1. ciò sia richiesto da almeno 15 soci di tre sezioni regionali diverse;
2. venga allegato un programma di attività ed il relativo bilancio preventivo, approvati dal CDN;
3. venga indicato un Referente con le funzioni di coordinamento della sezione tematica.
Le sezioni tematiche possono svolgere attività di studio, ricerca, formazione e dibattito sul tema per il quale sono state costituite, informandone preventivamente il CDN, reperendo autonomamente i fondi necessari, garantendo l'organizzazione necessaria alla propria attività. Annualmente le sezioni tematiche sono tenute a presentare al CDN il nuovo programma di attività, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ed i relativi bilanci preventivo e consuntivo.
Le sezioni tematiche non possono, salvo casi specifici deliberati dal CDN, rappresentare la SoIS presso Enti pubblici e privati, locali, nazionali o internazionali, anche sulle questioni di loro interesse prevalente.
Il CDN non risponde delle obbligazioni assunte dai soci partecipanti alle sezioni tematiche.
 Il Referente della sezione tematica viene designato dai convenuti nel corso della prima riunione della Sezione tematica, che formula il programma e lo inoltra al CDN.
La Sezione tematica può designare, in qualunque momento, un nuovo Referente.
L'adesione dei soci alle Sezioni tematiche avviene su semplice domanda al Referente e si intende immediatamente accettata.
Ogni spesa delle sezione tematica è a carico dei partecipanti alla sua attività.
Il CDN si riserva di accorpare sezioni tematiche affini o di sciogliere per motivi di opportunità sezioni tematiche già costituite.



Art. 11 L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente Nazionale per mezzo di  una comunicazione scritta, inviata a tutti i Soci, con allegato l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, inoltre bisogna che tale informazione venga trascritta anche  nel sito ufficiale web della SoiS in modo che sia visibile a tutti. L'avviso di convocazione  inviato a ciascun Socio deve contenere la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima e/o seconda convocazione nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e tutti i rispettivi possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola. Hanno diritto di voto i Soci Fondatori, Ordinari e Qualificati. Ogni Socio ha diritto a un voto e non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni due anni per la elezione del:

-Consiglio Direttivo Nazionale,  composto dal Presidente, da sei membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, dal Presidente Nazionale uscente e dal Presidente dell' "Organismo Tecnico Scientifico" che gestisce il "Repertorio dei Sociologi professionali certificati".
Il Presidente ed i componenti  rimangono in carica per un biennio e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi . Si designa  al proprio interno una Segreteria Organizzativa Nazionale presieduta dal Presidente e composta da un Segretario, un Tesoriere e due Consiglieri uno dei quali riveste la carica di Vice Presidente Nazionale della SoiS. Quest'ultimo  sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

-Presidente Nazionale, ha la rappresentanza legale della SoiS, provvede a convocare le riunioni del CDN, può eseguire tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l'attività dell'associazione  insieme  con il Tesoriere e con approvazione del CDN. Spetta al Presidente  convocare il Consiglio Direttivo; stipulare i contratti dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri al Vice Presidente o ad altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale; nei casi d'urgenza prendere ogni e qualsiasi provvedimento necessario  con l'obbligo di riferire al CDN nella prima seduta utile;  nominare il Segretario della SoiS, al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti; infine convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria su mandato del CDN.

-Collegio dei Probiviri,  è composto da tre membri titolari, più due supplenti indicati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente Nazionale eletto. Esso dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di due volte consecutive. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra all'interno della SoiS. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente che ha il compito di convocarlo ogni qualvolta sia opportuno o necessario per controversie che dovessero insorgere tra Soci e terzi, relative alla corretta applicazione dello Statuto, del Codice Etico Professionale e del Regolamento Organizzativo con esclusione delle controversie che per legge o per statuto competono ad altri organi giudicanti. Deve essere convocato entro 15 giorni per l'esame dell'istanza e deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla sua convocazione.

-Revisori dei Conti. L'Assemblea  prevede alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti su proposta del Presidente Nazionale eletto, composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominanti e funzionanti a norma di legge. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di due volte consecutive.  La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della SoiS e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia contabile e gestionale.  Il Collegio al suo interno elegge un Presidente che ha il compito di convocarlo tutte le volte sia opportuno o necessario o se non altro almeno  una volta all'anno. I Revisori esaminano i bilanci, gli inventari, e i rendiconti annuali.  I registri con la contabilità ed in generale tutti gli atti della "Società Italiana di Sociologia" devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori a semplice richiesta.


ART 12 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando deve  procedere alle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;  deliberare l'eventuale modifica della durata associativa e deliberare sull'eventuale scioglimento della "Società Italiana di Sociologia" e devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Socio Anziano per data d'iscrizione alla "Società Italiana di Sociologia" Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario e la Commissione Verifica Poteri costituita da tre soci, verificandone la disponibilità.

In Assemblea vengono presentate le candidature per le elezioni e si procede  mediante espressione di voto alla elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'Assemblea istituisce il Seggio elettorale composto da tre soci non candidati che ha la funzione di garantire l'imparzialità e la regolarità dello svolgimento delle elezioni. Il Seggio controlla la preparazione e la distribuzione delle schede per il voto e provvede allo scrutinio delle stesse, stila il verbale di regolare funzionamento sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria.


ART 13 – ALTRE SPECIFICHE PER LE ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE
Relativamente agli articoli dello Statuto che definiscono l'Assemblea, vengono specificati:

Art 14 Assemblea: Le operazioni dell'assemblea sono regolamentate dagli articoli 14, 15, 16, 17.
In riferimento all'Art 14.7 l'invio della convocazione può avvenire mediante posta ordinaria o/e elettronica

Art. 15 Attribuzioni: In riferimento all'Art. 15.3, si specifica che, in caso di parità, il voto del Presidente dell'Assemblea ha valore doppio.


ART 14 – ALTRE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il CDN della "Società Italiana di Sociologia", con propria delibera, istituisce le Sezioni Territoriali. "Sezione Territoriale " viene istituita con almeno dieci Soci (cinque per la Valle d'Aosta, e per le Province Autonome di Trento e Bolzano) regolarmente iscritti. La Sezione è  dichiarata sciolta quando viene meno il numero minimo di Soci in questo caso il CDN indica a questi ultimi una Sezione di Regione confinante a cui possono far riferimento. La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia ne patrimoniale ne amministrativa.     I Soci della regione ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale, propongono un Responsabile di Sezione Territoriale e il Responsabile della Sezione Territoriale nominato mantiene il mandato fino al successivo rinnovo del CDN.
Le Sezioni Territoriali hanno il compito di raggiungere gli obiettivi  istituzionali della SoiS nel territorio di pertinenza, e provvedere ad  organizzare e promuovere, anche con altre Sezioni Territoriali, iniziative tecnico-professionali e formative presentando  al Presidente Nazionale ed al CDN un programma d'iniziative e attività da svolgere in quello specifico territorio.
Le sezioni Territoriali hanno il compito di partecipare come rappresentanza della SoiS ad incontri organizzati presso Enti ed Organismi pubblici e privati di interesse territoriale con l'obiettivo di promuovere la professione del Sociologo o per azioni tese a promuovere gli scopi sociali, culturali e professionali dell'associazione. Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta la fissazione dei compiti per la realizzazione di ricerche e/o per la promozione di convegni e pubblicazioni, inoltre, il CDN potrà stabilire la copertura delle spese totali o parziali. Il Responsabile di Sezione dovrà presentare alla Segreteria Nazionale i documenti giustificativi di spesa di spesa entro 15 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'iniziativa. Sarà compito della Segreteria Nazionale provvedere, per il programma approvato dal CDN, al pagamento delle spese. In casi eccezionali il CDN può decidere di anticipare parte delle spese relative a specifiche attività delle Sezioni Territoriali. All'inizio di ciascun anno sociale e comunque non oltre tre mesi, il CDN stabilirà una posta nel bilancio della SoiS da destinarsi alla copertura delle iniziative programmate dalle Sezioni Territoriali.


ART 15 – ORGANISMO TECNICO SCIENTIFICO
L'Organismo Tecnico Scientifico (in seguito OTS) (rif. Art. 5. p. g) e m), Statuto):
a- fornisce le linee guida per attestare la competenza professionale dei Sociologi iscritti alla Commissione Certificazione e al Comitato Direttivo Nazionale
b- verifica ed applica riconosciuti criteri di qualità e di soddisfazione dei destinatari/clienti delle prestazioni del Sociologo attraverso una indagine strutturata.
c- esprime parere, per gli aspetti di competenza, per il rilascio dell'attestazione relativa a:
1) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini di mantenimento dell'iscrizione all'associazione
2) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla norma tecnica uni
d- stabilisce (rif. Art. 6, Statuto) competenze qualificate, specifiche del profilo professionale di appartenenza, mediante il regolamento organizzativo Sois volto a definire i requisiti del sapere e del saper fare del sociologo/specialista sulla base dei profili professionali oggetto della norma UNI
e - valuta la richiesta di ammissione a socio ordinario (rif. Art. 8, p. d), Statuto) nei casi in cui è prevista, rimettendosi alla deliberazione del CDN e alla successiva ratifica del Presidente Nazionale.
f - Per quanto riguarda le procedure di certificazione L’OTS (rif. Art. 25 Statuto),  è deputato a:
1) fornire le opportune linee d’indirizzo professionali degli associati compresi gli aspetti relativi alla validazione dei requisiti richiesti per la certificazione delle competenze del sociologo;
2) gestire il Repertorio dei Sociologi Certificati e l’articolazione delle specialità della professione del sociologo secondo le disposizioni ed i requisiti stabiliti dal Regolamento Organizzativo;

L'OTS, inoltre, è l’organo tecnico‐consultivo che supporta il Consiglio Direttivo di SOIS nella definizione di linee strategiche dell’Associazione e nella valutazione dei progetti presentati.
L'OTS è indipendente dagli altri Organi dell’Associazione ed è soggetto soltanto alle norme del presente Regolamento.


Art.16 ATTRIBUZIONI DELL'ORNGANISMO TECNICO SCIENTIFICO
L’OTS agisce secondo quanto indicato nel presente Regolamento Organizzativo. In particolare, ad esso spetta, come da art. 25 dello Statuto:
a - promuovere e monitorare la formazione permanente di tutti i soci, attraverso una opportuna campagna di attività formative calibrate sulle esigenze espresse dai soci e dal mercato del lavoro e pubblicando le liste dei corsisti sul sito istituzionale
b - stabilire i criteri per la valutazione delle competenze e della formazione professionale, facendo riferimento alle norme dello Stato e alla comunità scientifica di riferimento
c - esaminare e decidere sulle richieste di iscrizione al Repertorio dei sociologi professionali certificati;
d - provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del Repertorio, pubblicando sul sito istituzionale i profili dei soci certificati
e - verificare periodicamente il possesso dei requisiti necessari;
f - ove lo ritenga utile e necessario L’Organismo Tecnico Scientifico della SoIS può emanare indirizzi ed indicazioni relative alle modalità di iscrizione al Repertorio dei sociologi professionali;
g - può, su richiesta, fungere da organo tecnico di valutazione delle modalità di esercizio dell’attività professionale anche accertando la rispondenza di tale attività e delle relative prestazioni agli standard ed ai criteri di qualità: ove nell’ambito di tale competenza si configurino aspetti di deontologia professionale, l’Organismo Tecnico Scientifico della SoIS provvederà a coinvolgere il Collegio dei Probiviri congiuntamente al quale, se del caso, assumerà le decisioni necessarie.


Art. 17 RELAZIONE ANNUALE
Su tutti gli aspetti di propria competenza L’Organismo Tecnico Scientifico della SoIS presenta una relazione annuale all’Assemblea ordinaria dei Soci.


Roma, 12/05/2016